Coggins Test OBBLIGATORIO!

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. *°Eroina_4_Ever°*
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Attenzione cambia tutta la normativa in campo veterinario!!!

    Dal 13 dicembre 2006 in tutta Italia tutti gli equini devono essere sottoposti al Coggin Test per controllare la presenza dell'Anemia Infettiva Equina!!!
    Il tempo utile per fare il prelievo è di 12 mesi.

    Qua sotto il testo integrale dell'ordinanza del Ministero della Salute:


    MINISTERO DELLA SALUTE

    ORDINANZA 14 novembre 2006
    Disposizioni urgenti in materia di sorveglianza dell'anemia infettiva
    degli equidi.
    IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
    del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
    Visto l'art. 32 della legge 23 gennaio 1978, n. 833 e successive
    modifiche;
    Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1976, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale n. 348 del 31 dicembre 1976, relativo alla
    profilassi dell'anemia infettiva degli equini;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994,
    n. 243, regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/426/CEE
    relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i
    movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi,
    con le modifiche apportate dalla direttiva n. 92/36/CEE;
    Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
    5 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del
    19 luglio 2006;
    Considerato che a partire dal mese di aprile del 2006 fino alla
    fine del mese di settembre 2006, sul territorio nazionale, sono stati
    denunciati 17 focolai di anemia infettiva equina (AIE) che hanno
    coinvolto 604 soggetti di cui 5 capi clinicamente infetti, 6 deceduti
    per malattia ed altri positivi sierologicamente;
    Considerato che per i predetti casi di anemia infettiva equina,
    comparsi in un periodo di tempo limitato, e' probabile l'esistenza di
    un fattore comune di rischio tale da costituire un grave pericolo per
    la sanita' e il benessere della popolazione animale interessata, con
    possibili ed imminenti ripercussioni di ordine economico per gli
    operatori coinvolti;
    Preso atto che, nonostante con circolare n. 3 del 31 gennaio 1995
    relativa alla profilassi delle malattie infettive degli equini con
    particolare riferimento alla sfera riproduttiva, il Ministero della
    sanita' abbia raccomandato di proseguire l'attivita' di sorveglianza
    eseguendo almeno un test di Coggins all'anno sugli equidi
    appartenenti ad allevamenti, centri ippici o ippodromi, soltanto in
    alcune regioni tali misure sono state attuate attraverso un regolare
    piano di sorveglianza, determinando un aggravamento su tutto il
    territorio nazionale del rischio di proliferazione di casi di anemia
    infettiva degli equini;
    Considerato che la ben nota trasmissibilita' del virus, la sua
    forte patogenicita' e notevole emivita, la stagionalita' degli agenti
    vettori come mosche cavalline e zecche, nonche' la prevalenza
    osservata in Italia negli ultimi anni, rendono inadeguato allo stato
    attuale, ai fini della sorveglianza e del controllo dell'infezione,
    un piano di monitoraggio della popolazione equina effettuato su base
    campionaria ai sensi della legislazione vigente;
    Ritenuto pertanto necessario adottare misure sanitarie urgenti e
    straordinarie di controllo sull'intero territorio nazionale allo
    scopo di prevenire l'insorgere e controllare l'andamento della
    malattia in questione, tenuto conto, inoltre che gli equidi che
    svolgono attivita' agostinico-sportive sono soggetti a frequenti
    spostamenti e di breve durata al di fuori del territorio nazionale;
    Ritenuto necessario adottare un piano urgente e straordinario di
    sorveglianza su tutti gli equidi presenti sul territorio nazionale,
    finalizzato ad ottenere un monitoraggio ed un quadro epidemiologico
    generale

    Ordina:
    Art. 1.
    1. E' resa obbligatoria, entro dodici mesi dall'entrata in vigore
    della presente ordinanza, l'esecuzione di controlli sierologici per
    l'anemia infettiva degli equidi su:
    a) tutti gli equidi di eta' superiore ai tre mesi presenti nelle
    aziende di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto
    ministeriale 5 maggio 2006, ad esclusione dei capi allevati
    unicamente per essere destinati alla macellazione;
    b) tutti gli equidi di eta' superiore a 3 mesi, movimentati da e
    verso aziende di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto
    ministeriale 5 maggio 2006, nonche' verso aste, fiere, manifestazioni
    sportive e concentramenti in forma temporanea.
    2. Gli esiti favorevoli dei controlli sierologici di cui al comma 1
    hanno validita' di mesi dodici.
    3. Gli esiti, nonche' la data delle singole prove diagnostiche,
    sono riportati dal veterinario ufficiale sul documento di
    identificazione o, qualora non disponibile, sul modello di cui
    all'allegato A.
    4. Il controllo sierologico di cui al comma 1 deve essere
    effettuato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
    presente ordinanza su tutti gli equidi che svolgono attivita'
    sportiva o agonistica, nonche' su quelli che accedono ad ippodromi,
    aste e manifestazioni ippico-sportive.
    5. Il controllo sierologico di cui al comma 1 deve essere
    effettuato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
    presente ordinanza su tutti gli equidi residenti in ippodromi, centri
    ippici e di allenamento ed allevamenti da riproduzione che
    afferiscono al circuito ippico-sportivo.
    6. Il controllo sierologico di cui al comma 1 non deve essere
    effettuato sugli animali di cui ai commi 4 e 5 se sottoposti a tale
    controllo in data posteriore al 31 agosto 2006.
    7. I servizi veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali e i
    laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali procedono, in
    via prioritaria, all'esecuzione del campionamento e delle prove
    diagnostiche sugli equidi di cui ai commi 4 e 5.
    8. La mancata attuazione dei controlli e la movimentazione di
    equidi in difformita' a quanto previsto dal presente articolo,
    comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 16, comma 1
    del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.
    Art. 2.
    1. Le regioni e province autonome nelle quali, su basi
    statisticamente significative, e' accertata la presenza di un basso
    livello di prevalenza della malattia, possono stabilire una diversa
    frequenza dei controlli rispetto a quelli previsti dalla presente
    ordinanza, e consentire gli spostamenti degli equidi all'interno del
    proprio territorio regionale, ad esclusione della movimentazione
    verso ippodromi, fiere, manifestazioni sportive, aste o
    concentramenti di equidi.
    Art. 3.
    1. I prelievi per la diagnosi dell'anemia infettiva sono effettuati
    dai servizi veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali o da
    veterinari formalmente incaricati dell'esecuzione dei prelievi dai
    medesimi servizi territorialmente competenti, secondo le modalita'
    indicate dalle regioni o province autonome.
    2. I costi del campionamento, comprese le prove diagnostiche, di
    cui al comma 1 sono interamente a carico del proprietario o del
    detentore o comunque del responsabile dell'equide.
    3. I campioni devono essere inviati agli Istituti zooprofilattici
    sperimentali competenti per territorio accompagnati dalla scheda di
    prelievo di cui all'allegato B per l'esecuzione degli esami
    diagnostici.
    4. In caso di riscontro di positivita' il campione e' inviato per
    la conferma diagnostica al Centro di referenza nazionale per l'anemia
    infettiva degli equidi, di seguito denominato Centro di referenza.
    5. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali che eseguono le prove
    trasmettono al Centro di referenza ed alla regione competente per
    territorio i dati ed ogni informazione sugli esiti degli esami di
    laboratorio eseguiti nei confronti dell'anemia infettiva, secondo le
    modalita' indicate dal Centro di referenza.
    Art. 4.
    1. I Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali assicurano,
    in considerazione della situazione epidemiologica e dell'analisi del
    rischio, la vigilanza veterinaria permanente presso le aziende di cui
    all'art. 1, nonche' presso ippodromi, aste, fiere e concentramenti di
    equidi in forma temporanea, al fine di verificare l'osservanza delle
    disposizioni della presente ordinanza.
    Art. 5.
    1. In caso di riscontro di positivita' sierologica, in attesa della
    conferma da parte del Centro di referenza, le autorita' sanitarie
    competenti adottano le misure previste dall'art. 99 del regolamento
    di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della
    Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320, dagli articoli 1 e 3 del
    decreto ministeriale 4 dicembre 1976 e dall'art. 4, comma 4,
    lettera a), punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica
    11 febbraio 1994, n. 243. Tali misure vengono revocate solo nel caso
    in cui il Centro di referenza non confermi la positivita'.
    2. I Servizi veterinari delle A.U.S.L. provvedono, per il tramite
    delle regioni e delle province autonome, ad inviare al Ministero
    della salute, entro 24 ore dal riscontro di positivita' di cui al
    comma 1, le informazioni previste dalla decisione n. 82/894/CE e
    successive modifiche. Il Ministero della salute provvede ad
    informare, appena ricevuto l'esito, l'Unione nazionale incremento
    razze equine e la federazione italiana sport equestri circa le
    positivita' riscontrate in equidi registrati.
    3. Il Centro di referenza trasmette con cadenza mensile al
    Ministero della salute e alle regioni e province autonome un report
    relativo alla situazione epidemiologica in ambito nazionale.
    Art. 6.
    1. Al fine di attuare piu' efficacemente il sistema di sorveglianza
    epidemiologica, il veterinario, anche libero professionista, che
    abbia motivi clinici di sospettare la presenza della malattia,
    effettua il campionamento secondo le modalita' previste all'art. 3, e
    contestualmente informa il Servizio veterinario della AUSL competente
    per territorio.
    2. I costi delle prove diagnostiche di cui al comma 1 effettuate
    presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, sono a carico della
    AUSL.
    Art. 7.
    1. La presente ordinanza entra in vigore quindici giorni dalla sua
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
    ha validita' dodici mesi.

    Roma, 14 novembre 2006

    Il Ministro: Turco

    Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2006
    Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
    persona e dei beni culturali, Registro n. 5, foglio n. 221
     
    Top
    .
  2. Capriola
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Questa normativa c'è da parecchio saran 2 anni che non si può trasportare tenere o far gareggiare cavalli senza coggins e la multa e parecchio salata... è anche obbligatorio il microcip per i cavalli nati dopo il 2004 ma non sono sicura... forse quelli nati dopo il 2008 image
     
    Top
    .
  3. SaraMundialBack
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    morgana in lombardia tutti i cavalli devo avere il microcip di riconoscimento per esempio... qnd credo che vada da regione a regione! cmq per la lombardia sono sicura al 100%­
     
    Top
    .
2 replies since 16/8/2009, 17:38   78 views
  Share  
.